Abbreviato
Il giudizio abbreviato è un rito alternativo definito, di regola, sulla base degli atti raccolti. In caso di condanna comporta la riduzione di pena prevista dalla legge.
Conoscere il procedimento
Un glossario ragionato dei termini che ricorrono nelle indagini, nel processo e nell’esecuzione penale. Definizioni brevi, originali e comprensibili, senza rinunciare alla precisione.
141 voci · 8 aree tematicheCome orientarsi
Le parole processuali hanno un significato preciso e producono conseguenze diverse. Comprendere la differenza tra denuncia e querela, arresto e misura cautelare, assoluzione e archiviazione è il primo passo per leggere correttamente la propria situazione.
Il glossario offre informazioni generali: la disciplina concreta dipende dal reato, dalla fase, dagli atti e dalle norme vigenti.
Materie comprese
Indice dei termini
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Il giudizio abbreviato è un rito alternativo definito, di regola, sulla base degli atti raccolti. In caso di condanna comporta la riduzione di pena prevista dalla legge.
È l’accertamento tecnico su persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione o che non può essere ripetuto alle medesime condizioni. Prevede garanzie di partecipazione difensiva.
Comprende le attività dirette a individuare, copiare e conservare dati informatici rilevanti. Devono essere rispettati il titolo giuridico dell’acquisizione, i limiti del provvedimento e l’integrità del dato.
Sequestro dello smartphone →È una misura alternativa che consente di espiare la pena fuori dal carcere seguendo un programma e prescrizioni, quando sussistono i requisiti stabiliti.
È un provvedimento generale che estingue i reati compresi nel suo ambito, secondo condizioni e limiti stabiliti. È distinta dall’indulto, che incide sulla pena.
È la parte che propone appello contro una sentenza di primo grado. L’impugnazione deve rispettare i requisiti, i termini e i limiti previsti dalla legge.
È il mezzo ordinario con cui le parti chiedono a un giudice superiore di riesaminare una sentenza nei punti contestati, entro i limiti e per i motivi consentiti.
È il rimedio contro alcuni provvedimenti in materia cautelare non impugnabili con riesame. Il tribunale decide sulle specifiche questioni devolute.
È il provvedimento che chiude le indagini senza esercizio dell’azione penale, su richiesta del pubblico ministero e decisione del giudice. Non equivale a una sentenza di assoluzione.
Sono una misura cautelare che impone all’indagato o imputato di non allontanarsi dal luogo indicato dal giudice, salvo autorizzazioni e prescrizioni specifiche.
È la privazione provvisoria della libertà eseguita dalla polizia giudiziaria, e in limitati casi da privati, quando una persona è colta nella flagranza di determinati reati. Richiede la successiva convalida del giudice.
Arresto e custodia cautelare →È la sentenza che proscioglie l’imputato nel merito con una delle formule previste, ad esempio perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso.
È l’atto, previsto dall’articolo 415-bis del codice di procedura penale, con cui l’indagato viene informato della contestazione e può esercitare specifiche facoltà difensive prima dell’azione penale.
È l’iniziativa con la quale il pubblico ministero formula l’imputazione e promuove il processo nelle forme previste. Segna il passaggio dalla qualità di indagato a quella di imputato.
È uno strumento tecnico di controllo utilizzabile per verificare il rispetto di determinate misure cautelari. Non costituisce da solo una misura, ma una modalità di controllo.
È l’insieme delle cautele documentali e operative che consentono di ricostruire raccolta, conservazione e trasferimenti di un reperto, riducendo il rischio di alterazioni o contaminazioni.
Sono elementi ulteriori rispetto alla struttura essenziale del reato che comportano un aumento della pena o un diverso trattamento sanzionatorio.
Sono elementi che consentono una diminuzione della pena. Possono essere previste per specifici reati, comuni a più fattispecie o riconosciute come attenuanti generiche.
Ricorre quando l’evento non è voluto ma si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di regole, nei reati espressamente puniti anche a titolo colposo.
Si ha quando più persone contribuiscono alla realizzazione dello stesso reato. La responsabilità di ciascuno richiede l’accertamento del contributo e dell’elemento soggettivo.
È la decisione che afferma la responsabilità penale dell’imputato e applica le conseguenze previste. Diventa esecutiva, di regola, quando è irrevocabile.
È la misura che trasferisce definitivamente allo Stato determinati beni collegati al reato o al suo profitto, nei casi previsti. Presupposti e natura variano secondo la disciplina applicabile.
Sequestri e confische →È un mezzo di prova o di ricerca volto a chiarire divergenze tra dichiarazioni già rese da persone esaminate o interrogate, mediante la loro contestuale presenza.
È il professionista dotato di competenze specialistiche che assiste il pubblico ministero o una parte su questioni tecniche, scientifiche o contabili. Il suo ruolo è distinto da quello del perito nominato dal giudice.
È l’attività specialistica svolta dal consulente di una parte per interpretare dati tecnici, eseguire accertamenti e contribuire alla valutazione o alla formazione della prova.
È una delle due categorie di reato previste dal codice penale. Le contravvenzioni sono punite con arresto o ammenda e seguono regole in parte diverse dai delitti.
È l’esame della persona chiamata a rendere dichiarazioni condotto dalla parte diversa da quella che ne ha chiesto l’audizione. Serve a verificare attendibilità, precisione e completezza del racconto.
È il controllo tempestivo del giudice sulla legittimità dell’arresto o del fermo. È distinto dalla decisione sull’eventuale applicazione di una misura cautelare.
È la misura cautelare personale più afflittiva e può essere applicata solo quando ricorrono i presupposti di legge e le altre misure risultano inadeguate.
Assistenza alle persone detenute →È una decisione emessa senza dibattimento, su richiesta del pubblico ministero, nei casi consentiti. L’interessato può proporre opposizione entro il termine di legge.
È la categoria di reato punita con ergastolo, reclusione o multa. Non va confusa con il termine generico di fatto illecito.
È la comunicazione all’autorità di un fatto che può costituire reato. Può provenire da un privato o da un soggetto obbligato e, diversamente dalla querela, non esprime necessariamente una volontà punitiva.
È una modalità di esecuzione della pena presso l’abitazione o altro luogo autorizzato, concessa nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento penitenziario.
È la fase pubblica del processo in cui la prova si forma davanti al giudice nel contraddittorio tra accusa e difesa, salvo le eccezioni previste.
È l’avvocato che esercita la difesa tecnica dell’indagato, dell’imputato o delle altre parti. Può essere scelto dall’interessato oppure nominato d’ufficio nei casi previsti.
È la misura che vieta di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e può imporre una distanza minima o limitazioni delle comunicazioni.
È la rappresentazione di fatti, persone o cose formata fuori dal procedimento e acquisibile secondo le regole processuali. Può avere forma scritta, fotografica, audiovisiva o digitale.
È la coscienza e volontà del fatto tipico secondo la fattispecie contestata. Contenuto e intensità devono essere accertati con riferimento al singolo reato.
È l’indicazione del luogo o del recapito presso il quale l’interessato chiede che siano eseguite determinate notificazioni. Produce effetti processuali e deve essere gestita con attenzione.
È il mezzo con cui l’imputato, se vi consente, rende dichiarazioni nel dibattimento. Le sue dichiarazioni sono valutate secondo le regole previste per la posizione processuale che ricopre.
È la fase in cui viene attuato il provvedimento penale divenuto esecutivo. Comprende l’esecuzione della pena e le questioni attribuite al giudice e alla magistratura di sorveglianza.
Sono i pericoli concreti e attuali che possono giustificare una misura cautelare: rischio per l’acquisizione della prova, fuga o reiterazione di determinati reati.
È una segnalazione con cui si rappresentano fatti all’autorità affinché ne valuti la rilevanza. La sua qualificazione concreta dipende dal contenuto e può assumere valore di denuncia o querela.
È una misura precautelare adottabile in presenza di gravi indizi per determinati delitti e di uno specifico pericolo di fuga. Deve essere sottoposta rapidamente al giudice per la convalida.
È la situazione di chi viene colto mentre commette il reato o subito dopo nelle condizioni descritte dalla legge. Ha particolare rilievo per l’arresto e il rito direttissimo.
È la condizione della decisione non più impugnabile con i mezzi ordinari. Produce stabilità dell’accertamento nei limiti fissati dall’ordinamento.
È il giudice competente sulle questioni che sorgono dopo l’irrevocabilità della decisione, come l’esistenza o la validità del titolo esecutivo e il calcolo della pena.
È il giudice che celebra l’udienza preliminare e valuta se l’accusa debba essere portata al dibattimento. Può anche definire il processo con alcuni riti alternativi.
Interviene durante le indagini nei casi stabiliti dalla legge, esercitando funzioni di garanzia e controllo. Decide, tra l’altro, su misure cautelari, intercettazioni, archiviazione e incidente probatorio.
È il rito che consente di passare rapidamente al giudizio, soprattutto nei casi di arresto in flagranza convalidato o di confessione, quando ricorrono i presupposti.
È il rito che omette l’udienza preliminare nei casi previsti, tra cui l’evidenza della prova o specifiche situazioni cautelari, garantendo le facoltà difensive stabilite.
Comprende programmi volontari e riservati che coinvolgono vittima, autore dell’offesa e altri soggetti nella gestione delle conseguenze del reato, con l’assistenza di mediatori formati.
Sono gli elementi di elevata consistenza richiesti per applicare una misura cautelare personale. Non coincidono con la prova necessaria per una condanna definitiva.
È l’attività con cui la polizia giudiziaria accerta l’identità della persona sottoposta alle indagini o di altri soggetti rilevanti per il procedimento.
Nel giudizio di impugnazione può derivare dal superamento dei termini massimi previsti per la definizione, secondo la disciplina, le esclusioni e le proroghe stabilite.
È l’atto con cui una parte contesta un provvedimento davanti al giudice competente. Interesse, legittimazione, forma, motivi e termini sono stabiliti dalla legge.
È la capacità di intendere e di volere richiesta per essere assoggettati a pena. Deve essere valutata con riferimento al momento del fatto e alle cause previste dalla legge.
È la persona alla quale il reato è formalmente attribuito con l’esercizio dell’azione penale. Conserva tale qualità fino alla decisione definitiva o alla diversa conclusione del procedimento.
È l’enunciazione formale del fatto attribuito all’imputato, con l’indicazione delle circostanze essenziali e delle norme che si ritengono violate. Delimita l’oggetto dell’accusa.
È il procedimento con cui il giudice dell’esecuzione risolve contestazioni sul titolo esecutivo, sulla pena o su altri aspetti espressamente attribuiti alla sua competenza.
È il procedimento che consente di formare anticipatamente una prova davanti al giudice durante le indagini o l’udienza preliminare, quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge.
È la persona sottoposta alle indagini preliminari. Le garanzie riconosciute all’imputato si applicano anche all’indagato nei limiti previsti dal codice.
Sono la fase in cui pubblico ministero e polizia giudiziaria raccolgono gli elementi necessari per decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione.
È un provvedimento generale che condona in tutto o in parte la pena o la commuta, senza eliminare il reato né, di regola, gli altri effetti della condanna.
È la comunicazione inviata quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Non coincide automaticamente con l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.
È la captazione occulta di comunicazioni o conversazioni autorizzata nei casi e con i presupposti previsti. È sottoposta a limiti rigorosi di necessità, durata, utilizzazione e tutela della riservatezza.
È l’atto in cui l’indagato o l’imputato può rendere dichiarazioni dopo essere stato informato delle contestazioni e dei propri diritti, compreso quello di non rispondere.
È l’interrogatorio davanti al giudice della persona sottoposta a misura cautelare, finalizzato a consentire un’immediata difesa e a verificare la permanenza dei presupposti della misura.
È il divieto di utilizzare una prova acquisita in violazione di specifiche norme. Opera nei limiti e secondo il regime previsto per la singola violazione.
È l’atto con cui il pubblico ministero convoca la persona per un’attività processuale, indicando gli elementi richiesti dalla legge. In caso di interrogatorio deve contenere le avvertenze previste.
È la registrazione, da parte del pubblico ministero, della notizia penalmente rilevante e, quando emergono elementi a carico di una persona, del suo nominativo secondo i presupposti di legge.
È l’osservazione diretta di persone, luoghi o cose per accertare tracce ed effetti materiali del reato. Deve essere disposta ed eseguita nel rispetto delle garanzie previste.
È la causa di giustificazione che esclude la punibilità di chi reagisce a un’offesa ingiusta attuale, quando la difesa è necessaria e proporzionata secondo i criteri di legge.
È il beneficio che riduce la pena per i periodi di detenzione nei quali il condannato ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, secondo la valutazione prevista.
Liberazione anticipata dopo il fine pena →È la liberazione prima del termine della pena concessa, nei casi previsti, al condannato che abbia tenuto un comportamento indicativo di sicuro ravvedimento e soddisfi gli ulteriori requisiti.
È una misura di sicurezza non detentiva che comporta prescrizioni e controllo dell’autorità. Non va confusa con le misure cautelari applicate durante il processo.
È il giudice che vigila sull’esecuzione della pena e sui diritti delle persone detenute, adottando i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dall’ordinamento penitenziario.
È la sospensione del procedimento accompagnata da un programma di trattamento, attività riparative e lavoro di pubblica utilità. L’esito positivo estingue il reato.
Limita temporaneamente l’esercizio di funzioni, attività professionali o poteri connessi a uffici e imprese, quando ricorrono i presupposti stabiliti dal codice.
È un provvedimento provvisorio che limita libertà o facoltà dell’indagato o imputato prima della decisione definitiva. Richiede gravi indizi, esigenze cautelari e proporzionalità.
È un vincolo provvisorio imposto su beni o patrimoni. Le forme principali sono il sequestro preventivo e il sequestro conservativo.
Sono modalità di esecuzione della pena fuori dal carcere o con un regime attenuato, subordinate ai presupposti e alla valutazione dell’autorità giudiziaria competente.
È l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono il provvedimento. Consente alle parti di comprenderlo e, quando ammesso, di impugnarlo.
È la sentenza emessa all’esito dell’udienza preliminare quando non ricorrono le condizioni per il giudizio secondo il criterio stabilito dalla legge.
È l’informazione specifica su un fatto che può integrare un illecito penale. Può giungere all’autorità in diverse forme o essere acquisita direttamente.
È l’invalidità di un atto processuale derivante dalla violazione di disposizioni per le quali la legge prevede tale conseguenza. Regime e sanabilità dipendono dal tipo di nullità.
È la misura che impone di non allontanarsi dal territorio del comune indicato senza autorizzazione, con eventuali prescrizioni sugli orari e sui luoghi.
È la misura che impone di presentarsi periodicamente presso un ufficio di polizia giudiziaria nei giorni e negli orari fissati.
È una modalità di estinzione di alcune contravvenzioni mediante pagamento di una somma, nei casi e alle condizioni fissati dal codice penale.
È l’atto con cui il condannato contesta il decreto penale entro il termine previsto e può chiedere uno dei percorsi processuali consentiti.
È l’atto con cui la persona offesa contesta la richiesta di archiviazione, indicando l’oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova nei casi previsti.
È il provvedimento con cui il pubblico ministero dà esecuzione a una pena detentiva. In determinate condizioni l’ordine è sospeso per consentire la richiesta di una misura alternativa.
È il soggetto danneggiato dal reato che esercita nel processo penale la domanda di restituzione o risarcimento. La costituzione richiede forme e termini specifici.
È una causa di non punibilità applicabile, entro i limiti di legge, quando l’offesa è particolarmente tenue e il comportamento non presenta carattere abituale.
È l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Il giudice verifica la correttezza dell’accordo e i presupposti di legge, senza celebrare un ordinario dibattimento.
È una conseguenza della condanna che si aggiunge alla pena principale, come alcune interdizioni o incapacità, nei casi e per la durata stabiliti.
È la sanzione penale che impone il pagamento di una somma allo Stato. Nel sistema penale assume la forma della multa per i delitti e dell’ammenda per le contravvenzioni.
È l’esperto nominato dal giudice quando occorrono conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche. Svolge l’incarico con obblighi di imparzialità e risponde ai quesiti formulati.
È il mezzo di prova disposto dal giudice quando sono necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Il perito risponde a quesiti e opera nel contraddittorio delle parti.
È l’autorizzazione concessa al detenuto in presenza dei requisiti di legge per coltivare interessi affettivi, culturali o lavorativi, con finalità di reinserimento.
È la ricerca coattiva del corpo del reato, di cose pertinenti al reato o della persona da arrestare. Richiede i presupposti e la motivazione stabiliti dalla legge.
È il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata. Può esercitare i diritti informativi, partecipativi e di impulso riconosciuti dalla legge, anche senza costituirsi parte civile.
Svolge le attività dirette a prendere notizia dei reati, impedirne ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori e assicurare le fonti di prova, operando anche su delega del pubblico ministero.
È una causa di estinzione collegata al decorso del tempo, calcolato secondo la pena prevista e le regole su sospensione e interruzione. Non si applica ai reati puniti con l’ergastolo.
Ricorre nei casi espressamente previsti quando dall’azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto dall’agente.
È la decisione favorevole che chiude il procedimento senza condanna. Può dipendere dal merito, da una causa di non punibilità o da una ragione processuale.
È la prova che deriva dalle dichiarazioni rese nel procedimento, come testimonianza, esame delle parti e confronto. La sua formazione e valutazione seguono regole specifiche.
È il magistrato che dirige le indagini, esercita l’azione penale quando ne ricorrono i presupposti e sostiene l’accusa nel processo, con l’obbligo di ricercare anche elementi favorevoli all’indagato.
È l’atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato non perseguibile d’ufficio. Deve essere presentata entro il termine e con le modalità stabilite dalla legge.
È il fatto umano al quale la legge ricollega una pena. Nel sistema italiano i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.
È la situazione di chi commette un nuovo delitto non colposo dopo una precedente condanna per un delitto non colposo, con gli effetti e le valutazioni stabiliti dalla legge.
È la comunicazione dovuta da chi esercita una professione sanitaria quando presta assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, salve le eccezioni di legge.
È la revoca della querela nei reati per i quali la legge lo consente. Per produrre effetto deve intervenire nelle forme previste e non essere ricusata quando l’accettazione è richiesta.
È il rimedio straordinario riconosciuto, in specifiche condizioni, a chi sia stato giudicato in assenza senza effettiva conoscenza del processo e senza colpa.
È il soggetto che, in base alla legge civile, può essere chiamato a rispondere economicamente del danno causato dal reato commesso dall’imputato.
È un mezzo straordinario diretto a rimuovere una condanna irrevocabile quando emergono una delle situazioni e delle nuove prove indicate dalla legge.
È la decisione con cui il giudice elimina una misura cautelare non più giustificata o la sostituisce con una meno o più gravosa quando cambiano i presupposti.
È il provvedimento che estingue le pene accessorie e altri effetti penali della condanna quando, dopo il tempo previsto, il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta.
È una forma di esercizio dell’azione penale con cui il pubblico ministero chiede che l’imputato sia sottoposto a giudizio, formulando l’accusa da esaminare nell’udienza preliminare.
È l’impugnazione davanti alla Corte di cassazione per i motivi di legittimità previsti dalla legge. Non costituisce, di regola, un nuovo giudizio sul fatto.
È il rimedio diretto a correggere determinati errori contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, entro i presupposti rigorosi previsti.
È l’impugnazione cautelare che consente un controllo rapido del provvedimento nei casi previsti. Termini e oggetto cambiano tra misure personali e reali.
È la riassunzione o l’integrazione della prova nel giudizio di appello quando ricorrono i presupposti previsti, anche in relazione alla rivalutazione di prove dichiarative.
È il provvedimento che, all’esito dell’udienza preliminare, dispone il passaggio al dibattimento e individua l’accusa su cui si celebrerà il giudizio.
Sono sanzioni che, nei casi previsti, sostituiscono pene detentive brevi con prescrizioni e modalità esecutive diverse, valutate dal giudice secondo la disciplina vigente.
È la misura che consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per attività utili al reinserimento, rientrando secondo il programma stabilito.
È il provvedimento con cui il giudice definisce una fase o il processo decidendo le questioni sottoposte. Deve contenere gli elementi e la motivazione richiesti.
È il vincolo cautelare sui beni destinato a garantire il pagamento di pene pecuniarie, spese e obbligazioni civili derivanti dal reato.
È il vincolo su beni quando la loro libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato, agevolarne altri oppure quando la confisca è consentita.
Sequestri e confische →È il vincolo imposto sul corpo del reato o sulle cose pertinenti necessarie per l’accertamento dei fatti. La sua funzione è acquisitiva e conservativa della prova.
Sequestri e confische →Sono le dichiarazioni raccolte durante le indagini dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. Regole e garanzie cambiano a seconda della qualità del soggetto ascoltato.
È il beneficio che sospende l’esecuzione della pena entro determinati limiti. Se nel periodo stabilito sono rispettate le condizioni, il reato si estingue secondo la legge.
È il meccanismo che, nei casi consentiti, arresta temporaneamente l’ingresso in carcere per permettere al condannato libero di chiedere una misura alternativa.
È la causa di giustificazione che riguarda il fatto commesso per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, nei rigorosi limiti stabiliti.
È la realizzazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, quando l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
È il mezzo di prova con cui una persona riferisce fatti rilevanti di cui ha conoscenza. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi, rispondere e dire la verità, salvo le eccezioni previste.
È l’insieme degli interventi e delle regole che disciplinano la vita detentiva e mirano alla rieducazione e al reinserimento, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona.
È il collegio competente a controllare, su richiesta della parte, determinate ordinanze cautelari personali o reali. La sua decisione è soggetta ai rimedi previsti dalla legge.
Arresto e custodia cautelare →È l’organo collegiale che decide su importanti questioni dell’esecuzione penitenziaria, comprese numerose misure alternative e la liberazione condizionale.
È l’udienza prevista nei procedimenti a citazione diretta per compiere controlli preliminari e valutare se il processo debba proseguire al dibattimento.
È la fase in cui il giudice valuta la richiesta di rinvio a giudizio, tratta le questioni consentite e può definire il processo con riti alternativi.
Criterio editoriale
I testi non riproducono manuali o commentari. Sono formulazioni originali dello Studio, costruite sulle categorie del Codice penale e del Codice di procedura penale e pensate per una prima comprensione del lessico giuridico.
Il caso concreto
Per comprendere il significato di un atto ricevuto o valutare una situazione penale è necessario esaminare il caso nella sua concretezza.
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