Diritto penale · Professioni
Esercizio abusivo della professione: quando un’attività è riservata
Un’attività può apparire semplice e, tuttavia, essere riservata a chi possiede una specifica abilitazione. Per accertare il confine penalmente rilevante non basta osservare il gesto materiale.
La riserva dipende dalla disciplina della professione
L’articolo 348 del codice penale tutela le professioni per le quali lo Stato richiede una speciale abilitazione. Per stabilire se una condotta ne integra l’esercizio abusivo occorre quindi ricostruire le norme che regolano quella professione e individuare gli atti attribuiti ai soggetti qualificati.
La norma penale non opera isolatamente: rinvia alla disciplina di settore vigente al momento del fatto. Titolo di studio, abilitazione e ulteriori autorizzazioni possono assolvere funzioni diverse e devono essere verificati separatamente.
Non conta soltanto la difficoltà materiale dell’atto
Un atto non perde la propria natura professionale solo perché è standardizzato o richiede un’esecuzione manuale elementare. La riserva può dipendere dai rischi per la persona, dalla corretta acquisizione del risultato, dalla sua certificazione e dalla responsabilità connessa alla prestazione.
Con la sentenza n. 21622 del 2026, la Corte di cassazione ha esaminato il prelievo nasofaringeo eseguito su terzi per test antigenici e, nel quadro normativo applicabile al caso, lo ha qualificato come atto sanitario riservato. La facilità dell’operazione non è stata ritenuta decisiva.
Il confine tra autocontrollo e prestazione a terzi
Va distinta la possibilità di acquistare ed eseguire un test su sé stessi dalla prestazione resa professionalmente ad altri. Nel secondo caso assumono rilievo le modalità dell’intervento, l’affidamento ingenerato nel destinatario e l’eventuale valore attribuito all’esito. L’autotest non equivale, per natura ed effetti, a un accertamento eseguito e attestato da un operatore.
Il criterio vale anche fuori dall’ambito sanitario: per ogni attività occorre chiedersi se il singolo atto sia espressamente riservato oppure se, per modalità e contesto, risulti univocamente riconducibile a una professione protetta.
Continuità, organizzazione e apparenza professionale
Quando la condotta non riguarda un atto tipico esclusivo, assumono particolare peso la continuità, l’organizzazione e il compenso. Anche la presentazione al pubblico e l’affidamento creato possono concorrere a rivelare l’esercizio di fatto della professione. La valutazione riguarda l’attività nel suo insieme, non una formula usata isolatamente.
Né il richiamo a finalità utili né una situazione generale di emergenza escludono automaticamente la responsabilità. Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di grave danno alla persona e gli ulteriori rigorosi presupposti previsti dalla legge.
Conclusioni pratiche
La qualifica dell’atto precede la valutazione penale.
Nei casi di possibile esercizio abusivo occorre verificare la normativa professionale applicabile, i titoli posseduti e il modo concreto in cui l’attività è stata proposta e svolta. Frequenza, corrispettivo, attestazioni rilasciate e rischio per i destinatari possono modificare radicalmente l’inquadramento. Per le attività organizzate può essere utile considerare anche i profili del diritto penale d’impresa.